Statuto di AAF - Associazione Aiuto Famiglia OdV

ART. 1 - Denominazione e sede


1.    È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 del codice civile e della normativa in materia, l’ente del Terzo Settore denominato AAF – Associazione Aiuto Famiglia ODV, che assume la forma giuridica di associazione.
2.    In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l’ente, di seguito detto “organizzazione”, ha l’obbligo di inserire l’acronimo “ODV” o la locuzione “Organizzazione di Volontariato” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3.    L’organizzazione ha sede legale nel comune di Genova (...).

ART. 2 – Principi

1.    La famiglia è formata da membri legati da un vincolo di amore, rappresenta la struttura portante della società. Essa esiste comunque anche se fra i suoi componenti si verificano lacerazioni, difficoltà, separazioni o lutti.


2.    L’associazione è animata da valori che promuovono l’aiuto alla persona in quanto membro di una realtà familiare, sia essa in costruzione, consolidata o divisa.


3.    L’associazione è di ispirazione cristiana; si rivolge a chiunque senza attuare discriminazioni o limitazioni in base a razza, religione, età, sesso, stato sociale, civile, convinzioni e provenienza.

 

ART. 3 - Finalità, attività e metodo

 

1.    L’organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
•    interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.  112, e successive modificazioni;
•    ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
•    organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
•    organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
•    beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.  166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
2.    Le attività del precedente comma sono gratuite per gli utenti. Vengono svolte principalmente nei seguenti modi:
•    auto mutuo aiuto in gruppi;
•    ascolto e sostegno di natura esperienziale effettuati di persona, via mail, in chat, in video o attraverso altre tecnologie attuali e future di comunicazione a distanza;
•    collaborazione con professionisti;
•    attività di orientamento degli assistiti verso strutture eventualmente più appropriate;
•    ricerca scientifica sulla coppia e la famiglia in collaborazione con le università o altri enti accreditati;
•    organizzazione di conferenze, laboratori, spettacoli, video, pubblicazioni e altre forme artistiche o culturali per promuovere l’unità e l’armonia della coppia e della famiglia;
•    stipulazione convenzioni o contratti di acquisto con società, esercizi commerciali o strutture turistiche per ottenere prezzi ridotti a favore dei propri assistiti, facilitandoli nell’utilizzazione del tempo libero in ordine alla crescita umana e culturale personale e favorire l’integrazione, la socializzazione e la solidarietà fra le famiglie;
•    realizzazione di iniziative per sostenere famiglie in condizioni di indigenza e, ai fini di tali iniziative, raccolta fondi per solidarietà, beneficenza o autofinanziamento. Il reperimento fondi può avvenire, in via occasionale, anche attraverso la cessione di beni o fornitura di servizi.
3.    AAF è animata da volontari che hanno già operato per diversi anni in gruppi di servizio a favore di giovani, o di fidanzati, o di famiglie, o di separati, o di altre realtà nell’ambito della famiglia e che vogliono mettere a disposizione la loro esperienza collaudata e verificata a favore di coloro che vivono disagi, difficoltà, incomprensioni o crisi familiari. Chi si rivolge ad AAF trova innanzitutto accoglienza, ascolto e comprensione da parte di chi ha già sperimentato situazioni simili. I volontari si avvalgono periodicamente dell’aiuto di un supervisore professionista per confrontarsi sul lavoro svolto.
4.    Le attività dell’organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
5.    Per il perseguimento dei propri scopi, l’organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.